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Tutela dell’ambiente e d.lgs. 231/2001: una particolare modalità di estinzione delle contravvenzioni

La tutela dell’ambiente, nelle sue molteplici manifestazioni, rappresenta oggi un tema centrale nel dibattito giuridico, politico ed economico. Alla necessità di proteggere gli ecosistemi e di preservare le risorse naturali per le generazioni future, si affianca l’esigenza – altrettanto rilevante – di garantire la continuità produttiva e lo sviluppo economico. Negli ultimi decenni, la crescita industriale e tecnologica ha privilegiato il valore della produttività, spesso a discapito della sostenibilità. Questo squilibrio ha reso indispensabile un ripensamento dei modelli di sviluppo, portando alla stipula di protocolli e accordi internazionali, come il Protocollo di Kyoto, volti a contenere gli effetti negativi delle attività umane sull’ambiente.

La crescente consapevolezza circa l’impatto delle attività antropiche, alimentata dai cambiamenti climatici e dai movimenti di opinione favorevoli alla transizione ecologica, ha trovato in Italia un importante riconoscimento con la riforma costituzionale del 2021, che ha modificato gli artt. 9 e 41 Cost. In tal modo, la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi è divenuta principio fondamentale dell’ordinamento, e l’iniziativa economica privata è stata espressamente assoggettata al limite di non arrecare danno alla salute e all’ambiente. Si tratta, però, di un percorso ancora non del tutto lineare: riconvertire filiere produttive consolidate e sostituire risorse difficilmente rimpiazzabili non è operazione immediata, e ciò spiega perché il legislatore affianchi strumenti repressivi a strumenti premiali e di deflazione del contenzioso penale.

Tutela dell’ambiente e disciplina penalistica: reati ambientali e responsabilità degli enti

In questo contesto si inserisce l’evoluzione del diritto penale ambientale e, soprattutto, la sua estensione alle persone giuridiche. L’introduzione dell’art. 25-undecies nel d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ha consentito di attribuire anche agli enti la responsabilità per i reati ambientali commessi nel loro interesse o vantaggio. Prima di tale intervento, l’assetto normativo appariva incompleto: molte condotte lesive dell’ambiente, infatti, presuppongono strutture organizzate e decisioni di impresa; limitarne la repressione alla sola persona fisica significava in sostanza non colpire il centro delle scelte.

L’inclusione dei reati ambientali tra i “reati presupposto” è avvenuta solo nel 2011, con il d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121, di attuazione della direttiva 2008/99/CE. Il ritardo è in parte dovuto alla volontà di non aggravare eccessivamente gli oneri di compliance delle imprese, ma la necessità di allineare il sistema nazionale al diritto europeo e la maggiore sensibilità dell’opinione pubblica hanno reso inevitabile l’estensione del catalogo dei reati 231 anche alle fattispecie ambientali.

L’operatività della responsabilità dell’ente presuppone, come noto, la sussistenza di un rapporto qualificato tra l’autore del reato e l’organizzazione: la legge distingue tra soggetti “in posizione apicale” e soggetti “sottoposti all’altrui direzione”. Nel primo caso è l’ente che deve dimostrare di avere adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo idoneo e che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente tale modello; nel secondo è il pubblico ministero che deve provare l’omessa vigilanza.

I concetti di “interesse” e “vantaggio” dell’ente nei reati contro l’ambiente

Sul piano oggettivo, l’imputazione del reato all’ente richiede che la condotta sia stata posta in essere “nell’interesse” o “a vantaggio” dell’ente stesso. La responsabilità è, dunque, esclusa quando la persona fisica agisce per un interesse esclusivamente proprio o di terzi, perché in tali casi viene meno il legame di immedesimazione organica.

Proprio l’applicazione di questi due criteri – interesse e vantaggio – ha sollevato le maggiori difficoltà quando il reato presupposto è di natura colposa. A una prima lettura, infatti, sembrerebbe inconciliabile la logica del “vantaggio” con una fattispecie che punisce un evento non voluto dall’agente. La Corte di cassazione a Sezioni Unite, con la nota sentenza “ThyssenKrupp” (n. 38343/2014), ha superato tale apparente antinomia affermando che, nei reati colposi di evento, l’interesse e il vantaggio non vanno riferiti all’evento lesivo, ma alla condotta. In altri termini, una condotta colposa può essere comunque considerata nell’interesse dell’ente se, pur violando una regola cautelare, è coerente con scelte aziendali dirette a contenere i costi, ad accelerare i tempi di produzione, a rinviare investimenti in sicurezza o, più in generale, ad attuare una politica imprenditoriale meno onerosa.

Questa lettura è stata ripresa anche nella giurisprudenza più recente in materia ambientale, specie nei procedimenti relativi a irregolarità nella gestione dei rifiuti o a scarichi oltre i limiti: i giudici hanno ribadito che il requisito dell’interesse sussiste quando la violazione ambientale è il risultato di una scelta organizzativa consapevole, funzionale a risparmiare, mentre non sussiste quando l’illecito deriva da mera disorganizzazione o da trascuratezza non finalizzata.

Ne consegue che, ai fini 231, non ogni violazione colposa è rilevante: lo sono principalmente quelle che realizzano un’utilità per l’ente, tipicamente una riduzione dei costi, il mantenimento di un sistema di gestione ambientale inadeguato ma più economico, la prosecuzione di un’attività senza gli adeguamenti prescritti (Cassazione Penale, Sez. II, n. 26238 del 07/07/2022).

Il caso dei reati ambientali colposi

La materia ambientale è terreno particolarmente fertile per le fattispecie colpose: si pensi agli scarichi o alle emissioni in violazione dei limiti di legge, alla mancata bonifica di siti contaminati, alla gestione non conforme dei rifiuti, all’inquinamento colposo o al disastro ambientale colposo. In tutti questi casi occorre distinguere tra:

  • condotte che derivano da una semplice trascuratezza gestionale, da una disorganizzazione interna o da un inadempimento episodico, che non producono un apprezzabile vantaggio per l’ente;
  • condotte che, pur essendo colpose, si inseriscono in una scelta organizzativa che ha privilegiato il risparmio di spesa, l’omissione di controlli, la mancata manutenzione di impianti, la prosecuzione di attività senza adeguamenti.

Solo in questo secondo gruppo di ipotesi è ragionevole imputare il fatto anche all’ente, perché è lì che si realizza il nesso economico-organizzativo presupposto dal d.lgs. 231/2001, fermo restando che l’ente può andare esente se ha adottato e attuato efficacemente modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della stessa specie.

La legge n. 68/2015 e il rafforzamento del sistema sanzionatorio ambientale

Un passaggio decisivo è rappresentato dalla legge 22 maggio 2015, n. 68, che ha introdotto nel codice penale i delitti contro l’ambiente ed ha potenziato l’impianto sanzionatorio. Prima di questa riforma, il diritto penale ambientale era stato spesso accusato di eccessiva “simbolicità”: molte fattispecie erano contravvenzionali, le sanzioni pecuniarie erano modeste, mancavano misure interdittive incisive e i termini di prescrizione brevi favorivano la definizione del procedimento tramite oblazione o sospensione condizionale.

Questo assetto aveva determinato la cosiddetta “monetizzazione” dell’illecito ambientale: per l’impresa era più conveniente pagare una sanzione piuttosto che sostenere gli investimenti necessari a rendere l’attività pienamente conforme. L’estensione del sistema 231 al settore ambientale ha puntato esattamente a superare questa logica, spostando la responsabilità sul centro decisionale e non più solo sulla figura apicale o sull’operatore di fatto.

Le modifiche legislative da ultimo intervenute nel 2024 e nel 2025 in materia di rifiuti e di illeciti ambientali (con inasprimento di alcune fattispecie e ampliamento delle ipotesi aggravate) confermano questa linea di tendenza: il legislatore continua a rafforzare la risposta punitiva e a valorizzare gli strumenti di prevenzione in capo alle imprese.

L’estinzione delle contravvenzioniexart. 318-bis T.U.A. e la responsabilità dell’ente

Accanto agli strumenti punitivi, il legislatore ha introdotto anche meccanismi di tipo ripristinatorio e deflattivo. Un esempio significativo è la Parte VI-bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale), che disciplina una particolare modalità di estinzione delle contravvenzioni ambientali.

Il meccanismo è noto: quando viene accertata una contravvenzione ambientale che non ha cagionato danno o pericolo concreto e attuale alle risorse protette, l’organo di vigilanza può impartire al trasgressore specifiche prescrizioni tecniche per rimuovere la violazione e fissare un termine — non superiore a quello tecnicamente necessario — per adempiere. Se il destinatario ottempera e, entro i termini, paga una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione, il reato si estingue. Il procedimento penale viene sospeso sino alla verifica dell’adempimento; in caso di esito negativo, il procedimento riprende.

La Corte di cassazione, in più decisioni, ha ribadito due profili: da un lato, che la proceduraexartt. 318-bis e ss. TUA è attivabile nella fase iniziale dell’accertamento, prima dell’esercizio dell’azione penale; dall’altro, che non tutte le contravvenzioni ambientali sono automaticamente assoggettabili a tale disciplina, ma solo quelle espressamente indicate e in assenza di danno o pericolo concreto.

A tal proposito, sul piano applicativo anche la giurisprudenza richiama leLinee guida del Sistema SNPA (luglio 2024), disponibili all’indirizzo:

https://www.snpambiente.it/category/pubblicazioni/linee-guida-snpa/

Tali linee guida precisano che:

  • la procedura riguarda le sole contravvenzioni del Testo Unico Ambientale prive di danno o pericolo concreto e attuale;
  • l’adempimento deve essere verificato dall’organo accertatore e può richiedere una asseverazione tecnica;
  • l’obiettivo primario è il rapido ripristino della legalità ambientale.

L’effetto sull’enteexd.lgs. 231/2001

La questione più delicata è se l’estinzione della contravvenzione da parte della persona fisica si estenda anche all’ente nel cui interesse o vantaggio la violazione è stata commessa.

Una parte minoritaria della dottrina ha sostenuto che l’estinzione del reato presupposto dovrebbe essere dichiarata anche nei confronti dell’ente, richiamando l’art. 34 del d.lgs. 231/2001 e la regola processuale dell’art. 129 c.p.p. Secondo questa lettura, se il fatto-reato non esiste più sul piano penale, dovrebbe venir meno anche il fondamento della responsabilità dell’ente.

Tuttavia, l’orientamento più consolidato è di segno opposto. Si valorizza l’art. 8 del d.lgs. 231/2001, che sancisce l’autonomia della responsabilità dell’ente rispetto a quella della persona fisica e prevede espressamente l’estensione solo in caso di amnistia. La procedura di estinzioneexParte VI-bis TUA ha natura premiale e ripristinatoria, non è una causa di esclusione del fatto né una causa generale di non punibilità; pertanto, non è idonea, di per sé, a travolgere l’illecito dell’ente.

Questo non significa che l’adempimento da parte della persona fisica resti irrilevante nel procedimento 231: esso potrà essere valorizzato in sede di determinazione della sanzione o nella valutazione dell’idoneità del modello organizzativo, ma non comporterà automaticamente l’estinzione della responsabilità dell’ente.

Conclusioni

La disciplina ambientale e la responsabilità amministrativa degli enti rappresentano oggi un settore nel quale il legislatore sta cercando di coniugare tre obiettivi: prevenzione, repressione e ripristino. L’estensione del d.lgs. 231/2001 ai reati ambientali ha consentito di superare la frammentazione del passato e di colpire le scelte organizzative che stanno alla base di molte violazioni. Le riforme intervenute nel 2015 e gli interventi più recenti (v. Legge n 147/2025) mostrano una chiara linea di tendenza: rendere effettiva la tutela dell’ambiente non solo colpendo la persona fisica, ma responsabilizzando l’ente e incentivando la regolarizzazione tempestiva.

Resta centrale, in questa prospettiva, l’adozione da parte delle imprese di modelli di organizzazione, gestione e controllo realmente calati sulla specifica attività e aggiornati alle più recenti prassi e linee guida (come quelle SNPA sulla Parte VI-bis): solo così la responsabilità dell’ente può essere prevenuta o, quanto meno, ridotta. La strada tracciata dalle pronunce più recenti conferma che la tutela dell’ambiente è ormai stabilmente inserita nelle logiche del diritto penale dell’economia e che la “monetizzazione” dell’illecito ambientale è destinata a ridursi sempre più.

avv. Gaetano Passante

Diritto per l'Ambiente

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