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L’Ordinanza delle SS.UU. della Corte di Cassazione n. 20381 del 21.07.2025 in tema di danno da cambiamento climatico ed il Parere Consultivo emesso dalla Corte Internazionale di Giustizia del 23 luglio 2025

L’Ordinanza n. 20381/2025, del 21.07.2025, resa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione rappresenta una pronuncia di fondamentale importanza nell’ambito del contenzioso climatico italiano (climate change litigation), stabilendo per la prima volta principi chiave sulla giustiziabilità delle azioni di responsabilità civile contro soggetti privati per i danni derivanti dal cambiamento climatico.

Contesto della controversia e oggetto della domanda

La controversia trae origine da un’azione legale promossa da associazioni ambientaliste (Greenpeace O.n.l.u.s. e Recommon E.T.S.) e da cittadini residenti in aree vulnerabili, contro ENI S.p.A., il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP). Gli attori hanno chiesto al Tribunale di Roma di accertare la responsabilità dei convenuti per i danni patrimoniali e non patrimoniali causati dal cambiamento climatico, con conseguente richiesta di condanna di ENI a ridurre le proprie emissioni di CO2 e del MEF e di CDP ad adottare policy di monitoraggio degli obiettivi climatici di ENI.
La domanda si fonda su una presunta violazione di norme di diritto interno (artt. 2043, 2050, 2051 c.c.; artt. 2, 9, 32, 41 Cost.), di diritto convenzionale (artt. 2 e 8 CEDU) e di accordi internazionali (in particolare, l’Accordo di Parigi del 2015). I convenuti hanno eccepito, tra le altre cose, il difetto assoluto di giurisdizione, sostenendo che la domanda invadesse la sfera di discrezionalità politica e legislativa dello Stato.

Principio di Giustiziabilità della responsabilità civile delle imprese per danni climatici

Il principio cardine affermato dalle Sezioni Unite è che un’azione di responsabilità extracontrattuale promossa nei confronti di una società privata per i danni derivanti dal suo contributo al cambiamento climatico rientra a pieno titolo nella giurisdizione del giudice ordinario.
La Corte opera una distinzione cruciale tra le azioni legali rivolte contro lo Stato per l’esercizio della sua funzione di indirizzo politico e quelle, come nel caso di specie, che configurano una “comune azione risarcitoria” contro un soggetto privato. La Cassazione afferma che, mentre una domanda volta a sindacare direttamente le scelte politiche e legislative dello Stato può sollevare questioni di separazione dei poteri, una domanda fondata sugli artt. 2043 e ss. c.c. contro un’impresa non configura un’invasione della sfera politica. Il compito del giudice, in questo contesto, non è quello di creare nuove norme o di sostituirsi al legislatore, ma di: “…verificare se le fonti internazionali e costituzionali invocate (o altre norme, eventualmente individuate dal Giudice di merito, in ossequio al principio jura novit curia) risultino idonee ad imporre un dovere d’intervento direttamente a carico dei convenuti, tale da fondare una responsabilità extracontrattuale degli stessi, e quindi da giustificarne la condanna al risarcimento in forma specifica, ai sensi dell’art. 2058 cod. civ.”.
La questione della vincolatività delle norme internazionali (come l’Accordo di Parigi) e della loro idoneità a fondare un diritto al risarcimento non attiene alla giurisdizione, ma al merito della controversia, la cui valutazione è demandata al giudice adito.

Principio di giurisdizione italiana per danni transnazionali

Un secondo profilo di grande rilevanza riguarda la giurisdizione italiana in relazione a un illecito con elementi di transnazionalità. I convenuti avevano eccepito il difetto di giurisdizione per le condotte tenute all’estero, in particolare per le emissioni prodotte da società controllate da ENI con sede in altri Paesi.
Le Sezioni Unite risolvono la questione applicando il Regolamento UE n. 1215/2012 ed affermano la giurisdizione italiana sulla base di tre criteri concorrenti:
1. Foro del domicilio del convenuto (art. 4, par. 1): ENI S.p.A., la società capogruppo convenuta in giudizio, ha sede in Italia, il che radica la giurisdizione presso l’autorità giudiziaria italiana.
2. Foro del luogo dell’evento dannoso (art. 7, n. 2): la Corte interpreta estensivamente questo criterio, identificando due possibili luoghi:
• luogo dell’evento generatore del danno: questo viene collocato non solo dove avvengono materialmente le emissioni, ma anche nel luogo in cui viene elaborata la strategia industriale e commerciale che ne è all’origine. Poiché tale strategia è decisa dagli organi di governo di ENI in Italia, la condotta dannosa si radica nel territorio nazionale.
• luogo in cui il danno si è concretizzato: il danno lamentato dagli attori (lesione del diritto alla vita, alla salute, al benessere) si verifica nel luogo in cui essi risiedono, ovvero in Italia. La Corte specifica che per individuare tale luogo si deve guardare al “danno iniziale” e non alle conseguenze indirette.
Principio di separazione tra giurisdizione e merito nell’imputabilità alla capogruppo
Infine, la Corte stabilisce una netta separazione tra la questione della giurisdizione e quella, attinente al merito, dell’imputabilità alla società capogruppo (ENI) delle emissioni prodotte dalle sue controllate. La circostanza che le emissioni siano materialmente prodotte da soggetti giuridicamente distinti e autonomi non esclude la giurisdizione italiana. L’accertamento della responsabilità di ENI per le azioni delle sue controllate, basato sulla teoria della corporate personhood o su altri criteri, è una questione di merito che dovrà essere risolta dal Tribunale di Roma: “L’accertamento dell’imputabilità all’ENI delle emissioni prodotte dalle predette società, in relazione alla distinta soggettività giuridica di cui queste ultime sono dotate e dell’autonomia di cui godono nell’effettuazione delle rispettive scelte imprenditoriali costituisce una questione estranea all’oggetto del presente procedimento, riguardando l’individuazione non già del giudice cui spetta la giurisdizione in ordine alla pretesa risarcitoria, ma del soggetto cui è addebitabile la produzione del danno allegato a sostegno della domanda, la quale attiene al merito della controversia”.

Correlazione con il Parere Consultivo della Corte Internazionale di Giustizia del 23 Luglio 2025

Quasi contemporaneamente alla pronuncia della Cassazione, la Corte Internazionale di Giustizia (ICJ), su richiesta dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha reso un Parere Consultivo (23 luglio 2025), che afferma l’obbligo vincolante per gli Stati di conformarsi ai trattati sul clima e il ruolo guida dei Paesi industrializzati. Tale Parere, pur operando sul piano del diritto internazionale pubblico, crea una sinergia fondamentale con i principi stabiliti dalla Corte di Cassazione.
1. Rafforzamento della base normativa per la Responsabilità Civile: l’ordinanza delle Sezioni Unite ha aperto la porta alla valutazione di merito sulla vincolatività delle norme internazionali per i soggetti privati. Il parere della ICJ, stabilendo che gli obblighi derivanti dai trattati climatici sono “vincolanti” per gli Stati, fornisce al giudice di merito un’autorevolissima chiave interpretativa. Se gli Stati hanno obblighi inderogabili, diventa più difficile sostenere che tali impegni siano mere dichiarazioni politiche prive di effetti giuridici nell’ordinamento interno. Il giudice italiano, nel valutare la pretesa degli attori, potrà fare leva sul parere della ICJ per affermare che le norme di attuazione dei trattati (come la legge di ratifica dell’Accordo di Parigi) e i principi costituzionali (artt. 9 e 41 Cost.) devono essere interpretati in modo da imporre doveri di diligenza e protezione anche ai grandi emettitori privati (carbon majors).
2. Dal dovere dello Stato al dovere dell’impresa: il parere della ICJ, concentrandosi sugli obblighi degli Stati, indirettamente rafforza le azioni contro le imprese. Gli Stati sono obbligati a garantire il rispetto dei trattati climatici “con tutti i mezzi a loro disposizione”, incluso il proprio sistema giudiziario. L’azione civile per danno climatico, come quella oggetto dell’ordinanza della Cassazione, può essere vista come uno strumento attraverso cui lo Stato (nella sua articolazione giurisdizionale) adempie al proprio dovere internazionale di prevenire e rimediare ai danni climatici. La decisione della Cassazione, garantendo l’accesso alla giustizia, si pone in linea con l’obbligo statale di fornire rimedi effettivi per la violazione di diritti fondamentali, come affermato anche dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in materia ambientale.
3. Il “Ruolo Guida” e lo standard di diligenza: il principio del “ruolo guida” dei Paesi industrializzati, affermato dalla ICJ, può essere trasferito dal piano statale a quello aziendale. Si potrebbe argomentare dinanzi al giudice di merito che le imprese con sede nei Paesi industrializzati, come ENI in Italia, sono tenute a uno standard di diligenza più elevato. Questo “ruolo guida” si traduce in un dovere di adottare le migliori tecnologie e strategie disponibili per la decarbonizzazione, in linea con la migliore scienza climatica. La mancata adozione di un piano industriale allineato all’obiettivo di 1,5°C, come lamentato dagli attori nel caso di specie, potrebbe essere più facilmente qualificata come condotta colposa o illecita alla luce di questo standard rafforzato.

Conclusioni

L’ordinanza n. 20381/2025 delle SS.UU. della Cassazione costituisce una pietra miliare, non perché decide nel merito la responsabilità di ENI, ma perché afferma in modo inequivocabile che le corti italiane hanno il potere e il dovere di giudicare tali controversie. Rimuovendo l’ostacolo della giurisdizione, la Corte ha di fatto “aperto le porte del tribunale” al contenzioso climatico contro i grandi emettitori privati.
In questo nuovo scenario, il parere consultivo della Corte Internazionale di Giustizia del 23 luglio 2025, sebbene non direttamente vincolante per il giudice nazionale, assume un’importanza strategica. Esso fornisce un’interpretazione autorevole degli obblighi internazionali che, combinata con le norme interne, potrà orientare la decisione di merito verso il riconoscimento di una responsabilità civile delle imprese per il loro contributo al danno climatico, trasformando i principi del diritto internazionale ambientale in obblighi concreti e azionabili. La decisione della Cassazione ha preparato il terreno procedurale; il parere della ICJ fornisce un potente strumento per costruire l’edificio sostanziale della responsabilità.

avv. Arif Guglielmo Tugal (Direttore del Centro Studi)

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