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Contenzioso climatico: analisi del parere della Corte Internazionale di Giustizia del 23.7.2025

In data 23.7.2025, la Corte Internazionale di Giustizia dell’Aia – la massima autorità giuridica delle Nazioni Unite – ha chiarito in uno storico parere consultivo quali siano, alla luce del diritto internazionale, (I) gli obblighi giuridici in capo agli Stati Membri rispetto alle attività che incidono negativamente sul sistema climatico e (II) le conseguenze giuridiche per i governi che, tramite le loro azioni od omissioni, abbiano causato danni significativi al clima e all’ambiente.

Premessa e contesto

La Corte si è pronunciata in seguito alla richiesta avanzata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con risoluzione 77/276 del 29.3.2023, su iniziativa della Repubblica di Vanuatu (uno Stato insulare situato nell’Oceano Pacifico meridionale) e di altri piccoli stati insulari, sostenuti dal gruppo di giovani studenti “Pacific Island Students Fighting Climate Change”, i quali lamentavano l’inadeguatezza degli impegni assunti nei trattati climatici a fronte delle conseguenze particolarmente gravi da essi subite a causa dell’innalzamento del livello del mare, dovuto al cambiamento climatico, e dell’aumento degli eventi meteorologici estremi.

Principi generali nei trattati ambientali multilaterali

Nel rispondere al primo quesito, la Corte ha dapprima identificato i più importanti trattati ambientali multilaterali, da cui derivano i principali obblighi internazionali che regolano la risposta globale al cambiamento climatico. Tra questi, ha richiamato la Carta delle Nazioni Unite, la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico (1992), il Protocollo di Kyoto (1997), l’Accordo di Parigi (2015) e la Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (1994).

Ha, poi, delineato i principi generali insiti nei trattati cui gli Stati devono uniformarsi. Precisamente:

  1. il principio dello sviluppo sostenibile, che sia tale da soddisfare i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri;
  2. il principio delle responsabilità comuni ma differenziate e capacità rispettive (CBDR-RC), in base al quale – pur condividendo la responsabilità – i Paesi hanno oneri differenziati nella lotta al cambiamento climatico, in base ai diversi livelli di sviluppo economico e tecnologico. I Paesi industrializzati devono, cioè, assumere il ruolo di guida;
  3. il principio di equità che riflette un’esigenza di giustizia sociale e climatica nella lotta al cambiamento climatico;
  4. il principio di equità inter-generazionale a tutela del diritto delle future generazioni di godere del pianeta e delle sue risorse;
  5. il principio di precauzione che impone di agire anche laddove non vi sia certezza scientifica del rischio di danno ambientale.

Obblighi climatici degli Stati

In seguito, la Corte ha individuato specifici obblighi in capo agli Stati:

  • obblighi di mitigazione, che si sostanziano nell’adozione di misure e politiche nazionali finalizzate a limitare le emissioni antropogeniche di gas a effetto serra e a mantenere l’aumento delle temperature medie globali sotto 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali;
  • obblighi di adattamento ai cambiamenti climatici, attraverso l’elaborazione periodica e l’attuazione di programmi nazionali e regionali diretti a facilitare un adeguato adattamento e ad assistere i Paesi in via di sviluppo particolarmente vulnerabili;
  • obblighi di cooperazione internazionale e di assistenza finanziaria, che prevedono, tra l’altro, il trasferimento di tecnologie e lo sviluppo di capacità secondo buona fede e diligenza.

La Corte ha, inoltre, riconosciuto l’esistenza di obblighi consuetudinari vincolanti per tutti gli Stati, a prescindere dall’adesione ad uno specifico trattato, ricordando che il diritto consuetudinario si fonda su una pratica costante e uniforme accompagnata dalla convinzione che tale pratica sia giuridicamente obbligatoria (c.d.opinio juris).

Si tratta, in particolare, del dovere di prevenire danni ambientali significativi, con qualsiasi mezzo a disposizione, nonché quello di cooperare in modo continuo e in buona fede per proteggere il clima e l’ambiente, in quanto risorse globali condivise.

Peraltro, nell’analizzare il rapporto tra trattati e diritto consuetudinario, la Corte ha sottolineato che i primi non prevalgono e non sostituiscono le altre normative internazionali consuetudinarie o i diritti umani concorrenti, in quanto tutte le fonti del diritto contribuiscono al perseguimento del medesimo obiettivo ed ogni norma rafforza vicendevolmente l’altra, secondo il principio di “integrazione sistemica”.

La Corte ha, altresì, riconosciuto con fermezza che il diritto ad un ambiente pulito, sano e sostenibile sia essenziale per il godimento di una serie di diritti umani, quali il diritto alla vita, alla salute e a condizioni di vita dignitose, l’accesso al cibo, all’acqua e a un rifugio, il diritto alla vita privata e familiare, specie in riferimento ai gruppi sociali più vulnerabili. Dunque, il pieno godimento dei diritti umani non può essere garantito senza la protezione del sistema climatico e dell’ambiente.

Per questo, gli Stati hanno l’obbligo giuridico di proteggere le persone e le comunità dagli effetti negativi dei cambiamenti climatici.

Responsabilità degli Stati in caso di violazione degli obblighi climatici

Passando alla risposta al secondo quesito posto, la Corte ha chiarito che la violazione di uno degli obblighi climatici sopra citati integra un illecito internazionale e, dunque, comporta la responsabilità dello Stato autore della violazione.

A ben vedere, poi, tale responsabilità si configura non solo quando la condotta illecita sia compiuta da un qualsiasi organo statale, ma anche quando l’autore della condotta sia un attore privato. In quest’ultimo caso, infatti, lo Stato può essere considerato responsabile se non abbia agito con la dovuta diligenza e non abbia adottato misure adeguate a limitare le emissioni prodotte da soggetti privati sotto la sua giurisdizione.

Ancora la Corte precisa che, per invocare la responsabilità internazionale in ambito climatico, non è necessario stabilire un nesso di causalità esclusivo tra il comportamento dello Stato e il danno, poiché è sufficiente stabilire, attraverso una valutazione concreta caso per caso, un “nesso causale sufficientemente diretto e certo” tra un’azione e un danno ambientale, anche in presenza di diverse cause concomitanti.

Conseguenze giuridiche in caso di illecito climatico

Le principali conseguenze giuridiche in caso di illecito comportano: l’obbligo di cessare la violazione e di offrire garanzie di non ripetizione di violazioni future; l’obbligo di piena riparazione del danno causato mediante il ripristino della situazione precedente alla violazione; ovvero, nel caso in cui la restituzione non sia fattibile il risarcimento eventualmente in misura forfettaria, nei limiti delle prove raccolte e tenuto conto del principio di equità, nonché la soddisfazione dei danni immateriali che non possono essere altrimenti riparati (come la lesione della dignità o della posizione giuridica), anche sotto forma di scuse formali, riconoscimenti pubblici o iniziative di sensibilizzazione.

Considerazioni della Corte Internazionale di Giustizia

La Corte sottolinea, altresì, il carattereerga omnesdegli obblighi di diritto internazionale, riconoscendo che tutti gli Stati hanno un interesse nella protezione dei beni ambientali comuni, come l’atmosfera e l’alto mare, e che il cambiamento climatico rappresenta una sfida condivisa da tutta l’umanità.

Di conseguenza, ogni Stato può far valere il rispetto di tali obblighi e sollevare la questione della responsabilità di altri Stati, anche in assenza di un danno diretto, chiedendo di cessare l’atto illecito e di fornire garanzie di non ripetizione; ma, soltanto gli Stati direttamente danneggiati possono chiedere anche la riparazione del danno da parte del responsabile.

Infine, la Corte rammenta che la soluzione ai quesiti posti coinvolge la società e tutti i suoi individui, perché impone una modifica delle abitudini attuali, al fine di garantire un avvenire migliore a noi stessi e a coloro che verranno.

Conclusioni

La portata storica del parere esaminato risiede nella conferma che il diritto ad un ambiente sano debba considerarsi un principio operativo in tutti gli ordinamenti giuridici statali.

Ed inoltre, sebbene privo di efficacia vincolante, esso è destinato ad influenzare non solo le corti e i tribunali, ma anche ad orientare le azioni e le future decisioni legislative degli Stati, auspicando l’adozione di misure sempre più audaci nel contrasto al cambiamento climatico.

avv. Michela Flati

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